Le società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato italiani con forma giuridica di S.p.A., autorizzati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
L’attestazione SOA è il documento, rilasciato dalle SOA, che dimostra il possesso di alcuni requisiti necessari secondo il Codice dei contratti pubblici. Tale certificazione, che ha validità quinquennale (a condizione che ne venga richiesta conferma al terzo anno dal rilascio), viene valutata sulla base di un’analisi degli ultimi cinque anni di attività dell’impresa, precedenti alla richiesta di attestazione.
Le classifiche di importi a cui si può richiedere di essere attestati sono, in euro:
L’Attestazione SOA qualifica l’impresa ad eseguire appalti per categorie di opere e classifiche di importi. Le categorie di opere a cui si può richiedere di essere attestati sono 48: 13 di esse sono opere generali (edilizia civile e industriale, strade, fogne e acquedotti, restauri di beni immobili etc.) e 35 di esse sono opere specializzate (restauri di superfici decorate, impianti, scavi, demolizioni, arginature, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, etc.).
I fino a € 258.000
II fino a € 516.000
III fino a € 1.033.000
III-bis fino a € 1.500.000
IV fino a € 2.582.000
IV-bis fino a € 3.500.000
V fino a € 5.165.000
VI fino a € 10.329.000
VII fino a € 15.494.000
VIII per importi oltre € 15.494.000 (convenzionalmente stabilito in € 20.658.000, relativamente al rispetto dei requisiti)
ed abilitano l’impresa a partecipare ad appalti con importi pari alla relativa classifica, accresciuta del 20%.
La classifica di importi sarà commisurata alla capacità economica e tecnica dell’impresa.
Il costo minimo dell’attestazione sarà commisurato al numero di Categorie ottenute ed alle rispettive Classifiche.
Capacità economica
Vengono presi in considerazione oggi i valori riportati nelle ultime 15 annualità, scegliendo un minimo di 5 annualità. La verifica viene fatta sui documenti fiscali depositati, relativi alla: cifra d’affari in lavori (che deve risultare almeno pari al 100% della somma degli importi di attestazione richiesti), attrezzatura specifica e caratteristica dell’attività, sia essa in ammortamento, in locazione finanziaria o a noleggio + eventuali ammortamenti figurativi (il tutto deve risultare almeno pari al 2% della somma degli importi di qualificazione richiesti), costo del personale assunto che deve risultare, in alternativa:
il 15% della somma degli importi di qualificazione richiesti, a condizione che il costo sostenuto per il solo personale operaio sia almeno pari al 40% del costo totale;
il 10% della somma degli importi di qualificazione richiesti, se il costo sostenuto per il solo personale tecnico assunto a tempo indeterminato è almeno pari all’80% del costo totale.
Capacità tecnica
L’impresa dovrà fornire certificazioni di idoneità tecnica (ovvero documenti riassuntivi inerenti ai lavori svolti e contabilizzati nei sessanta mesi precedenti alla sottoscrizione dell’impegno con la SOA), secondo i seguenti parametri: per un valore almeno pari al 90% dell’importo della relativa attestazione richiesta con la dimostrazione di singole commesse (lavori di punta) di importi almeno pari a:
almeno un lavoro pari al 40% dell’importo richiesto in ogni singola categoria;
la somma di 2 pari al 55% dell’importo richiesto in ogni singola categoria;
oppure la somma di 3 pari al 65% dell’importo richiesto in ogni singola categoria.
Il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 costituisce per tutti requisito premiante, ma è altresì condizione obbligatoria per l’ottenimento di classifiche d’attestazione superiori a € 516.000,00 (equivalente di 1 miliardo di lire).
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Con salute e sicurezza sul lavoro (comunemente sicurezza sul lavoro) si indica un insieme di condizioni ideali di salute, sicurezza e benessere dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Apre in una nuova scheda e ss.mm.ii. (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi lavoro Apre in una nuova scheda) recepisce le direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il testo normativo, in particolare, prevede un modello partecipativo della valutazione dei rischi finalizzato a programmare la prevenzione contro gli infortuni e altri danni alla salute del lavoratore. Il modello di gestione dei rischi, definito dal citato decreto, prevede che ai soggetti che tipicamente rientrano nella struttura aziendale, si affianchino anche delle figure con competenze tecnico-funzionali con il compito di supportare i primi nell’adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente. Le disposizioni si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio (art. 3).
Nel tempo, il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 è stato oggetto di integrazioni e significative modifiche legislative: dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 Apre in una nuova scheda, fino alle previsioni dettate dalla normativa connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle disposizioni introdotte dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 Apre in una nuova scheda (convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215 Apre in una nuova scheda). In linea generale, l’attuale assetto normativo attua il giusto bilanciamento tra la tutela dei lavoratori e l’esigenza di semplificare gli adempimenti burocratici per le aziende. Nella presente pagina, si affrontano i seguenti temi:
le figure di garanzia della sicurezza aziendale;
la valutazione dei rischi e il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
tutele, obblighi e sanzioni, inclusa la formazione e informazione dei lavoratori in materia di sicurezza.
Posizioni di garanzia della sicurezza aziendale
Le figure di garanzia previste dalla disciplina in esame sono:
il datore di lavoro, ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva, in quanto esercita in concreto i poteri decisionali e di spesa nelle pubbliche amministrazioni, il dirigente (oppure il funzionario nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale);
il dirigente, il soggetto che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
il preposto, il soggetto che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
il lavoratore, ovvero il principale destinatario delle tutele dettate dalle norme antinfortunistiche, da intendersi estensivamente (con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, ma esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari).
Con particolare riferimento alla figura del preposto, va segnalato che, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 Apre in una nuova scheda (convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215 Apre in una nuova scheda), il suo ruolo è stato particolarmente rafforzato.
Il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti (art. 18, comma 1, lettera b-bis, T.U.) per l’esecuzione delle attività di vigilanza che gli competono, tra cui, in particolare:
sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi, intervenire fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
Nell’attuale impianto normativo il lavoratore non è soltanto destinatario delle tutele, ma ha precise responsabilità e riveste un ruolo attivo, partecipando direttamente o tramite i propri rappresentanti alla realizzazione del sistema di sicurezza aziendale. In tal senso, si prevede infatti che ogni lavoratore – in via generale – deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20, comma 1).
Inoltre, il lavoratore è destinatario di specifici obblighi, tra cui (art. 20, comma 2):
contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto o, comunque, disposti dal medico competente.
Oltre a coloro che fanno parte tradizionalmente della struttura aziendale, il Decreto Legislativo n. 81/2008Apre in una nuova scheda, individua ulteriori soggetti che – in tema di prevenzione e sicurezza – svolgono compiti di natura tecnica, forniscono consulenza (Servizio di prevenzione e Protezione e medico competente) oppure rivestono funzioni di natura consultiva e partecipativa (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza) o, ancora, hanno compiti di intervento in circostanze emergenziali (Addetti alla gestione delle emergenze).
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è organizzato dal datore di lavoro prioritariamente all’interno della azienda o dell’unità produttiva, o con incarico a persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici (art. 31), affidando in ogni caso tale ruolo solo a soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali stabiliti dalla legge (art. 32).
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) eletto a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo, con le modalità elettive stabilite dal citato decreto, a seconda delle dimensioni dell’azienda (art. 47) e il nominativo deve essere comunicato dal datore di lavoro all’INAIL (art. 18, comma 1, lettera aa).
Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono definite dal Decreto Legislativo n. 81/2008, salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva.
Tra i soggetti coinvolti nel sistema di sicurezza aziendale rientrano anche gli Addetti alla gestione delle emergenze (articoli 43-46). Il datore di lavoro, infatti, deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione degli incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Detti lavoratori devono ricevere idonea formazione, nonché disporre delle attrezzature adeguate e non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Anche il Medico competente rientra tra le figure individuate dal decreto in parola nominate dal datore di lavoro per collaborare alla valutazione dei rischi ed eseguire la sorveglianza sanitaria (articoli 38-42). Il medico competente deve essere in possesso dei titoli e dei requisiti specifici e, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, è previsto che questa venga svolta, non solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente, ma anche qualora ne faccia richiesta il lavoratore in quanto correlata ai rischi lavorativi (art. 41, comma 1).
Valutazione dei rischi e DVR La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, (tra cui quelli connessi alle differenze di genere, all’’età, ecc.) nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Il documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi (DVR) deve avere data certa e contenere tra l’altro (art. 28, comma 2):
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, con la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;
l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che devono provvedervi e ai quali devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
l’indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
Il datore di lavoro esegue la valutazione ed elabora il DVR, in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29, commi 1 e 2).
In occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata così come devono essere aggiornate le misure di prevenzione.
Salvo eccezioni, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono eseguire la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoroApre in una nuova scheda.
Misure di tutela e obblighi Il Decreto Legislativo n. 81/2008Apre in una nuova scheda persegue la finalità di garantire uniformità di tutela nei luoghi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori su tutto il territorio nazionale.
A tal fine individua misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tra cui (art. 15):
la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
la programmazione della prevenzione che tenga conto delle condizioni tecniche produttive dell’azienda, nonché dell’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
l’eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro;
l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
il controllo sanitario dei lavoratori;
l’informazione e la formazione adeguate per lavoratori, dirigenti e preposti, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
l’adozione di codici di condotta e di buone prassi in materia di salute e sicurezza;
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, nonché l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.
Formazione e informazione Un altro cardine dell’impianto normativo delineato dal decreto in esame è la formazione e informazione del personale.
In particolare, da un lato, tutti i lavoratori hanno diritto a ricevere un’informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione (art. 36), dall’altro, le figure coinvolte nella sicurezza aziendale devono ricevere specifica formazione.
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione (art. 37, commi 4):
della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
Dirigenti e preposti devono ricevere a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. La loro formazione, in particolare, comprende: i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi; l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione (art. 37, comma 7).
L’obbligo previsto dal 1° ottobre riguarda il 14% del totale delle aziende iscritte in Camera di commercio. Più di metà sono ditte individuali.
Le imprese iscritte al Registro delle Camere di commercio che operano nel settore Costruzioni sono 832.547 (fonte Unioncamere-Infocamere). Si tratta di un settore vasto, che include non solo chi lavora nella costruzione di opere edili in senso stretto, ma anche chi installa impianti elettrici e idraulici, chi svolge lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni. Non solo: rientrano nel settore anche le opere di ingegneria civile e di pubblica utilità.
La norma che ha istituito la patente a crediti – che è un sistema di qualificazione per le imprese e per gli autonomi attivi nel comparto delle costruzioni – ha introdotto il nuovo obbligo per coloro che operano nei cantieri temporanei o mobili previsti dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Dlgs 81/2008. Vi rientrano dunque, oltre ai lavori edili nel privato, anche le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche. Sono esclusi coloro che nei cantieri effettuano solo forniture o prestazioni di natura intellettuale (dunque i professionisti).
Dal 1° ottobre queste imprese, che operino in forma societaria o individuale, dovranno avere la patente a crediti, che sarà rilasciata dall’Inl in forma telematica, dopo aver attestato il possesso di una serie di requisiti (si vedano le domande e risposte in pagina).
La dotazione iniziale è di 30 crediti, che potranno essere aumentati fino a ulteriori 30 in base all’anzianità dell’impresa e alla mancanza di violazioni in materia di salute e sicurezza, e fino a ulteriori 40 per attività, investimenti o formazione intrapresi dall’azienda per aumentare la sicurezza.
Le aziende esentate
Sono escluse dall’obbligo della patente a crediti le imprese che hanno già l’attestazione di qualificazione Soa «in classifica pari o superiore alla III». Si tratta dell’attestazione obbligatoria per le aziende che vogliono partecipare all’esecuzione di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila euro e – da luglio 2023 – anche per le aziende che eseguono lavori legati al superbonus, di valore superiore a 516mila euro.
A oggi sono circa 30mila le imprese con qualificazione Soa, 6mila delle quali in classifica I e II. Sono dunque circa 24mila quelle che potranno essere esentate dalla patente a crediti, perché sono già state oggetto di analisi economica e tecnica da uno dei 14 enti “certificatori” Soa.
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