La formazione è obbligatoria: sia per i lavoratori e sia per tutte le figure chiavi all’interno dell’azienda
La formazione obbligatoria dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sul lavoro è un obbligo in capo al Datore di Lavoro o suo delegato, previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e definito dagli Accordi Stato-Regioni.
Chi sono i destinatari della formazione?
Tutti i lavoratori di qualsiasi settore aziendale, così come definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008. Nello specifico, il testo unico sulla sicurezza prevedere le seguenti figure della sicurezza:
Lavoratore: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.”
Preposto: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”
Dirigente: “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.”
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
Quando va effettuata?
La formazione va effettuata alla costituzione di nuovo rapporto di lavoro o inizio di utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro, anteriormente o contestualmente all’assunzione e comunque non oltre 60 giorni dall’assunzione, dimostrando di avere già avviato il percorso formativo. La formazione deve essere inoltre prevista nel caso di cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi.
Dove può essere svolta?
La formazione può avvenire:
– presso l’azienda;
– presso la sede del soggetto formatore;
– presso il domicilio del lavoratore nel caso di formazione in modalità e-learning.
In ogni caso la formazione va erogata sempre in orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore.
Quali sono le sanzioni in caso di inadempienza?
L’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20 a carico del Datore di Lavoro e/o dei Dirigenti (ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 55 comma 5 lettera c).